ATP per vizio veicolo

Procedura di accertamento tecnico preventivo (ex art. 696 bis c.p.c.), per la tutela di un consumatore di fronte a un acquisto di autovettura usata risultata viziata


Un utile strumento processuale da sfruttare nel caso di acquisto di un’auto viziata è rappresentato dalla procedura di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 bis c.p.c..

Tale istituto, che prescinde dalla sussistenza del periculum in mora, ossia dall’urgenza del provvedimento richiesto, si caratterizza per il fatto che costituisce pure un valido strumento di soluzione bonaria delle vertenze, essendo inderogabilmente previsto in seno allo stesso il tentativo di conciliazione.

Nel caso di cui ci siamo occupati, un consumatore acquistava una autovettura usata, risultata ammalorata e con vizi tecnici.

L’acquirente di tale autovettura chiedeva di accertare i vizi e i difetti del mezzo, quantificare i costi per la necessaria riparazione nonché determinare il risarcimento dei danni tramite il celere strumento processuale di cui all’art. 696 bis cpc, anche al fine di addivenire ad una possibile composizione bonaria della lite.

Dopo una prima decisione sfavorevole, che statuiva la non applicabilità alla fattispecie dello strumento dell’accertamento tecnico preventivo anche con finalità conciliative, il Tribunale, in composizione collegiale, ribaltava la decisione precedente e stabiliva che l’art. 696 bis c.p.c. prevede una peculiare ipotesi di accertamento tecnico preventivo, finalizzato alla composizione della lite, teso ad evitare il giudizio di cognizione, consentendo alle parti, con l’ausilio del CTU, di definire bonariamente la vertenza.

Veniva dunque confermato come, per il tramite del predetto istituto, il legislatore abbia previsto a favore delle parti la possibilità di ottenere, in via preventiva, una valutazione tecnica in ordine all'esistenza del fatto e all'entità del danno, nell'auspicio che, proprio sulla scorta di tale valutazione, le parti possano trovare un accordo - al quale il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo - che renda superflua l'instaurazione del giudizio contenzioso.

Il Tribunale, in composizione collegiale, disponeva che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. non presenta tra i requisiti di ammissibilità la non contestazione in ordine all’an debeatur, per cui il tenore letterale della norma e la esplicita finalità deflattiva perseguita dal legislatore non consentono di ravvisare, in via interpretativa, siffatto preteso requisito di ammissibilità.

In considerazione di ciò, l’organo giudicante accoglieva il reclamo sancendo il corretto utilizzo della procedura indicata nella fattispecie e dunque avviava la consulenza tecnica, anche a fini conciliativi, volta ad accertare i vizi e i difetti dell’auto, le responsabilità, i danni subiti dall’acquirente consumatore.

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