Annullamento multa eccesso di velocità
Opposizione avverso verbale di contestazione per eccesso di velocità e onere della prova in capo all'organo accertatore sulle verifiche di funzionalità del telelaser
Nel caso di cui ci siamo occupati, veniva contestata al cliente una condotta in violazione al Codice della Strada (art. 142, comma 9) circa il superamento dei limiti di velocità in un tratto autostradale, con sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Veniva quindi proposto ricorso al Giudice di Pace competente per contestare la violazione, accertata mediante telelaser.
In particolare, veniva eccepita la mancata esecuzione delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura dell’apparecchiatura di misurazione della velocità.
In giurisprudenza, è stato infatti più volte affermato il principio secondo il quale dette apparecchiature devono essere sottoposte a periodiche verifiche idonee ad accertarne il corretto funzionamento.
E’ stato quindi sfruttato a favore del cliente il principio in base al quale, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate.
Nel caso specifico, l’organo accertatore non forniva prova di tali verifiche periodiche e, di conseguenza, il Giudice accoglieva il ricorso proposto ed annullava il verbale.
Detto Giudice ribadiva dunque il principio secondo cui, in presenza di una specifica contestazione, non è sufficiente la produzione in giudizio della documentazione attestante la taratura e l'omologazione, essendo l’ente accertatore pure gravato dell’onere di fornire la prova in ordine al corretto funzionamento dell'apparecchiatura telelaser.
